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Data di pubblicazione: 02 febbraio 2006

Riforma della legge 65/1986

PoliziaMunicipale.it
Aggiornamento delle ore 19,00 del 02.02.2006


L'esame della riforma è stato rinviato; per conoscere il dettaglio dell'iter e il testo della legge quadro aggiornato alle possibili novità in arrivo, consulta la sezione ufficiostudi, nelle prossime ore.....


La redazione

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Oggi alla Camera dei Deputati si consuma il penultimo atto di quella che è una storia che coinvolge oltre 60.000 cittadini (tanti ne sono stati stimati da un censimento del Ministero dell'Interno) e quindi di circa 200.000 persone, comprese le famiglie.
Si parla della Polizia Municipale, in quanto il Disegno di Legge n. 2 va in votazione oggi, dopo un tormentatissimo iter parlamentare. Gia' nella passata legislatura si era arrivati all'ultima votazione dell'ultimo giorno quando il ddl fu stoppato perché non corrispondeva alle aspettative delle tante organizzazioni sindacali e professionali della Polizia Locale italiana.
Ora, con un testo che praticamente serve soltanto a limare alcuni passaggi, in attesa che le Regioni legiferino per loro conto (con la Devolution la Polizia Locale è passata di competenza ESCLUSIVA e non più CONCORRENTE con lo Stato, delle Regioni), e nonostante il blocco messo in atto dall'opposizione, grazie al concorde interessamento del Capo Gruppo di AN Ignazio La Russa e del Presidente della Camera Pier Ferdinando Casini, si è giunti a questo voto, dopo un lungo passaggio in tutte le Commissioni Parlamentari della Camera, di cui alcune hanno formulato osservazioni, ed altre hanno espresso il nulla-osta.
Ovviamente nulla è scontato, però le modifiche al testo della 65/86 (di questo si tratta, non di una nuova Legge), sono poche ma interessanti:
a) in primo luogo viene estesa la qualifica di P.G. a tutti gli operatori anche fuori dal servizio, con possibilità di portare liberamente l'arma di servizio in tutta la penisola;
b) viene sostituita l'indennità di Pubblica Sicurezza con una di Polizia Locale, pari al 30% dello stipendio mensile, che andrà ricavata dai fondi del 208 CdS;
c) le auto della PL avranno una targa unica, e saranno esenti dal bollo;
d) gli apparati radio della PL saranno esonerati dal pagamento della tassa di concessione governativa.
e) si aprono nuovi spiragli per la Dirigenza dei Comandanti, ma su questo viene lasciato, come giusto, ampio margine alle singole Regioni, come pure per l'Albo dei Comandanti.
Appuntamento quindi a domani, per le novità, oppure, per chi vuole, si colleghi in diretta sul sito
www.camera.it per avere gli aggiornamenti.

Roberto Benigni


IL TESTO DEL DDL


XIV LEGISLATURA



PROGETTO DI LEGGE - N. 2




PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA POPOLARE



Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

"
1. I comuni, le province e le comunità montane o di valle, nonché le regioni svolgono, ciascuna per la parte di propria competenza, le funzioni di polizia locale. A tal fine, deve essere organizzato un servizio di polizia municipale o locale in collaborazione con le altre forze statali di polizia".



Art. 2.

1. Il n. 2) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

"2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti, sentito il parere conforme del comandante o del responsabile del servizio, soltanto quando i compiti assegnati siano strettamente inerenti alle funzioni di polizia municipale, mantenendo comunque la disciplina e la dipendenza gerarchica della organizzazione di appartenenza. Sono vietati i distacchi ed i comandi ad altri settori aventi caratteristiche diverse dalla polizia municipale o locale e sono altresì incompatibili tutte le altre funzioni o mansioni non previste dalla presente legge. L'amministrazione o il dirigente che procede al comando o distacco non autorizzato di un appartenente alla polizia municipale o locale, è responsabile sotto il profilo penale ed amministrativo-contabile".

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

"
1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale e locale esercita permanentemente, senza limiti temporali e territoriali, anche:


a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 1, del codice di procedura penale riferita ai comandanti, ufficiali e sottufficiali, o di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del codice di procedura penale, riferita agli agenti;


b) servizio di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del vigente codice della strada;


c) funzioni di agente o ufficiale di polizia municipale, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia municipale riferita agli operatori ed ai sottufficiali, o di ufficiale di polizia municipale riferita agli addetti al coordinamento, ufficiali e comandanti o responsabili del Corpo o servizio. La qualità di agente o di ufficiale di polizia municipale è corrispondente alle analoghe qualifiche previste dal testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690".

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

"
2. Ai fini dell'ammissione al concorso per l'accesso alla polizia municipale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:


a) godimento dei diritti civili e politici;


b) non aver prestato servizio militare sostitutivo per ragioni di obiezione di coscienza;


c) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura preventiva;

d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è inserito il seguente:

"2-
bis. La qualità di cui al comma 1, lettera
c), è insita nella funzione svolta e quindi immediatamente fruibile, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 2".

4. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

"
5. Gli addetti al servizio di polizia municipale e locale ai quali è stata conferita la qualità di agente o di ufficiale di polizia municipale ai sensi del comma 1, lettera
c), portano senza licenza le armi di cui sono dotati in relazione al servizio, anche fuori dal servizio e nell'intero territorio nazionale".



Art. 4.


1. Il n. 3) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

"3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione, stabilendo l'obbligatorietà della forma associativa per i comuni che abbiano un numero di addetti allo specifico settore, inferiore a tre".

2. Il n. 4) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1986 n. 65, è sostituito dal seguente:

"4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni e locale degli altri enti soggetti alla presente legge, stabilendone i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. I gradi delle uniformi nonché le tessere di riconoscimento, devono essere uguali in tutto il territorio nazionale come anche il colore e la foggia delle uniformi stesse, sulla base del parere espresso dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, recepito con decreto del Ministro dell'interno. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze armate e di polizia dello Stato e devono rispondere ad un criterio di estrema praticità d'uso e sicurezza sul lavoro. E' fatto divieto ad altri corpi ed istituti di vigilanza, anche privata, o ad altre organizzazioni di qualunque genere o con qualunque scopo, anche di soccorso, di adottare analoga uniforme o, comunque, uniformi che possano trarre in inganno circa la qualità di appartenente al Corpo o servizio di polizia municipale o locale".

3. Dopo il n. 5) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è aggiunto il seguente:

"5-
bis) curare, a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'istituzione di uno specifico osservatorio regionale di polizia municipale e locale, composto dai comandanti dei Corpi di polizia municipale delle città capoluogo di provincia e per le province autonome di Trento e di Bolzano dai comandanti dei Corpi di polizia municipale di Rovereto e Merano, nonché da un numero uguale di esperti scelti tra gli appartenenti alla polizia municipale e locale, oltre a due esperti scelti dal presidente della regione o della provincia autonoma tra quelli indicati dalle organizzazioni sindacali professionali di categoria maggiormente rappresentative ed in assenza, tra le associazioni professionali aventi ampia valenza locale. All'osservatorio spetta la vigilanza sull'applicazione uniforme delle norme e delle leggi emanate dalla regione, dalla provincia autonoma e dallo Stato, nonché l'emanazione di direttive di massima e specifiche a cui la politizia municipale e locale dovrà attenersi".

4. Il parere della conferenza dei presidenti delle regioni, previsto dal n. 4) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, deve essere espresso entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine provvede direttamente il Ministro dell'interno previo accordo sottoscritto dalle associazioni nazionali di categoria e dai sindacati, unioni o federazioni di sindacati professionali di categoria firmatari del contratto collettivo nazionale di lavoro ed aventi valenza nazionale dimostrata presso il dipartimento della funzione pubblica - divisione IV - relazioni sindacali, attraverso il modello "D4" relativo all'anno precedente.



Art. 5.


1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sono sostituiti dai seguenti:

"
1. I comuni e gli enti nei quali il servizio di polizia municipale o locale è espletato da almeno sette addetti istituiscono il Corpo di polizia municipale o locale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento da emanare entro trenta giorni dalla data di istituzione del Corpo stesso. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, la regione provvede direttamente attraverso un commissario
ad acta.

2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce il contingente numerico degli addetti al Corpo ed al servizio, secondo i criteri di funzionalità ed economicità, in rapporto al numero degli abitanti del comune, sia residenti che dimoranti, ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio nonché alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale. Il rapporto tra il numero degli addetti alla polizia municipale e locale e quello degli abitanti, non può essere inferiore ad un operatore per ogni seicento abitanti per i comuni, un operatore ogni mille abitanti per le comunità montane o di valle, mille e duecento per le province e duemila per le regioni.

3. i comuni e gli enti interessati alla presente legge definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo o servizio di polizia municipale o locale. L'ordinamento si articola di norma in:


a) responsabile del Corpo o servizio (comandante);


b) addetti al coordinamento (ufficiali);


c) addetti al controllo (sottufficiali);


d) operatori di vigilanza (agenti)".



Art. 6.


1. L'articolo 8 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

"Art. 8 -
(Titoli di studio - Formazione
professionale). - 1. Il titolo di studio necessario per l'accesso mediante pubblico concorso alle qualifiche di operatore, addetto al controllo nonché di responsabile del servizio di polizia municipale o locale, è il diploma di scuola media superiore conseguito al termine di un corso della durata non inferiore a cinque anni. Il titolo di studio necessario per l'accesso mediante pubblico concorso alla qualifica di addetto al coordinamento del Corpo, ove questo sia istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, è il diploma universitario al termine di un corso della durata non inferiore ad un biennio, organizzato da una tra le seguenti facoltà: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia, o il diploma di laurea in una qualunque disciplina. Il titolo di studio necessario per l'accesso mediante pubblico concorso alla qualifica di responsabile del Corpo, ove istituito, è il diploma di laurea in una delle seguenti discipline: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia.

2. La frequenza a particolari corsi di formazione professionale nello specifico settore, istituiti dalla regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, n. 2), o dallo Stato, sostituisce il titolo di studio necessario per l'accesso alla carriera immediatamente superiore per gli appartenenti ai Corpi o ai servizi di polizia municipale o locale, aventi una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni".


2. Dopo l'articolo 8 della legge 7 marzo 1986, n. 65, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:


"Art. 8-bis.- (Accademia regionale e scuole di polizia municipale e locale). - 1. Al fine di consentire di consentire una maggiore professionalità e preparazione, nonché per lo svolgimento dei corsi di cui all'articolo 8, comma 2, le regioni istituiscono:


a) l'Accademia regionale di polizia municipale e locale, con corsi biennali, aventi valore di diploma universitario riconosciuto dallo Stato ed i cui esami, quando attinenti ad analoghe materie, danno diritto al riconoscimento degli stessi presso la facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche. L'accesso all'Accademia è consentito agli studenti in possesso di diploma di scuola media superiore. I diplomi rilasciati dall'Accademia danno titolo per l'accesso alle carriere superiori. La regione può espletare detti corsi accademici anche in concorso o presso le università esistenti sul territorio;


b) le scuole di polizia municipale e locale con corsi validi ai fini della progressione in carriera. Titolo di studio per l'accesso ai corsi di formazione ed alla scuola di polizia municipale e locale è il titolo di studio necessario all'accesso al concorso determinato al momento dell'assunzione. Gli attestati relativi ai suddetti corsi, che devono avere una durata non inferiore ai due mesi, danno titolo per la progressione in carriera in luogo del titolo di studio eventualmente richiesto".


3. Le regioni provvedono all'istituzione dell'Accademia e delle scuole di polizia municipale e locale di cui all'articolo 8-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, introdotto dal comma 2 del presente articolo, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I comuni e gli enti interessati alla presente legge non possono in alcun caso impedire ai propri dipendenti appartenenti alla polizia municipale o locale la frequenza ai corsi istituiti dalla scuola di polizia municipale o locale così come non possono impedire agli stessi dipendenti la frequenza ai corsi accademici, per i quali l'allievo dovrà dimostrare la frequentazione con profitto. In caso di mancato superamento di tre esami per ciascuna sessione, l'amministrazione di appartenenza può negare il diritto alla prosecuzione agli studi.



Art. 7.



1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:


"1. Il comandante o il responsabile del servizio di polizia municipale è responsabile esclusivamente verso il sindaco o il presidente dell'ente, il quale non può delegare ad alcuno le funzioni di polizia, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo o servizio. Il responsabile del Corpo o servizio esercita direttamente, nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, anche le funzioni amministrative. Il comandante o responsabile del servizio, vincitore di specifico concorso, non può essere trasferito ad altro incarico presso l'amministrazione di dipendenza ed allo stesso spetta la collocazione nel livello apicale dell'ente di appartenenza".


2. Ai Corpi e servizi di polizia municipale non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3. La norma di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si interpreta nel senso che alla polizia municipale e locale non si applica il trattamento normativo previsto dai contratti collettivi previsti dal decreto medesimo, ferma restando l'applicazione del trattamento economico.



Art. 8.



1. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sono sostituiti dai seguenti:


"2. In sede di accordo per il rinnovo contrattuale del comparto degli enti locali, in considerazione della particolare specificità categoriale attribuita agli addetti ai Corpi e servizi di polizia municipale e locale dalla presente legge, nel contesto dell'immutata dipendenza funzionale dagli enti locali, gli appartenenti alle forze locali di polizia, comunque denominati, usufruiscono di un'apposita contrattazione separata rispetto al contesto generale della contrattazione nazionale relativa alle regioni ed enti locali. A detta contrattazione partecipano i sindacati di categoria aventi una rappresentatività riconosciuta dal Ministro per la funzione pubblica pari almeno al 10 per cento dei dipendenti del settore specifico aderenti ai sindacati, nonché una organizzazione diffusa ed avente valenza territoriale su almeno il 65 per cento delle province ed il 50 per cento delle regioni, nonché le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale e presenti presso il CNEL.

3. Agli appartenenti alla polizia municipale e locale compete una apposita indennità di polizia non inferiore al 30 per cento dello stipendio base, da contrattarsi in sede di contrattazione nazionale. Detta indennità è pensionabile ed assorbe qualunque altra indennità specifica di polizia. Il finanziamento della indennità viene effettuato attingendo alle quote di cui al comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed alle quote dei contratti collettivi nazionali riservate all'attribuzione del salario accessorio. E' fatto divieto di prevedere all'interno della contrattuazione relativa alla polizia municipale e locale incentivi legati alla produttività ed al numero di sanzioni elevate".


2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:


"3-bis. Alla polizia municipale e locale si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di assistenza e previdenza previste per gli altri Corpi della Polizia di Stato; competono altresì alla polizia municipale e locale i medesimi diritti in materia di assicurazione, salubrità, malattie professionali, pensionamento, nonché in materia di morte o invalidità per causa di servizio, previsti per gli altri Corpi di polizia dello Stato".



Art. 9.



1. I veicoli in dotazione alla polizia municipale e locale sono esenti dalla tassa di proprietà e da tributi straordinari.

2. E' vietato l'uso dei veicoli di servizio per scopi diversi da quelli a cui sono stati originariamente adibiti. La conduzione di detti veicoli è riservata al personale munito di "patente di servizio" o analogo documento rilasciato dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previo esame attitudinale. In fase di prima applicazione della norma, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione rilascia l'apposito documento previa certificazione del comando di polizia municipale o locale, attestante l'affidamento e la conduzione dei veicoli in dotazione all'appartenente al Corpo o servizio richiedente.

3. I veicoli in dotazione alla polizia municipale e locale sono dotati di apposita targa di riconoscimento del medesimo formato e caratteristiche di quelle rilasciate agli altri Corpi di polizia dello Stato, avente come dicitura "F.L. di polizia" (Forze locali di polizia) in carattere rosso posto nella parte superiore, ed una serie di lettere e caratteri composta da due lettere corrispondenti alla ex sigla provinciale di immatricolazione, seguita da tre cifre e due lettere a partire dalle lettere "AA" e terminando con le lettere "ZZ". Le suddette targhe verranno distribuite a cura della Motorizzazione civile per tramite dei suoi uffici provinciali entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente norma.

4. I Corpi e servizi di polizia municipale sono dotati per il proprio servizio di apposite apparecchiature radio ricetrasmittenti operanti sulle bande VHF e/o UHF in apposita porzione di banda ad essi attribuita dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a titolo gratuito. Allo stesso modo, potranno essere installati ponti ripetitori anche a carattere provinciale aventi la caratteristica dei medesimi ponti in uso civile, al fine di superare eventuali difficoltà nei collegamenti tra la sala operativa posta presso il comando e le pattuglie in servizio. Sarà cura della regione, infine, stabilire una comune frequenza regionale e l'ubicazione di appositi ripetitori aventi la medesima frequenza, anche in catena tra loro, al fine di consentire un collegamento regionale tra i Corpi e servizi in caso di intervento per calamità naturali o per particolari situazioni di emergenza.

5. E' fatto divieto a quanti non appartenenti ai Corpi o servizi di polizia municipale o locale di detenere apparecchiature, operare in trasmissione o ascoltare le frequenze assegnate ai Corpi e servizi di polizia municipale applicandosi, in caso di illecito, le norme anche di natura penale previste dal codice postale sulle trasmissioni radio e sulla detenzione, anche temporanea, di apparati rice-trasmittenti.


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